Non crediamo nei programmi per diventare ricco facilmente. Crediamo solo nell´impegno, nel creare valore e nell’importanza di aiutare gli altri. Perciò anziché garantirti la ricchezza (non vogliamo e non possiamo farlo), faremo qualcosa di molto più importante per te: ti aiuteremo a creare le condizioni per migliorare la qualità della tua vita e di quella di chi ti sta attorno. Se ci riusciremo la ricchezza sarà solo una delle tante conseguenze.
Questo è il motivo per cui non ti prometteremo mai un risultato, ma ti prometteremo sempre il massimo impegno da parte nostra per generare quel risultato. Questo è il motivo per cui migliaia di clienti soddisfatti ci hanno scelto e ogni giorno continuano a farlo. Questo è il motivo per cui offriremo in alcuni casi la formula “soddisfatti o rimborsati”. Perché semplicemente vogliamo solo ed esclusivamente clienti soddisfatti, che decidano in serenità. Questo è il nostro lavoro e questo è ciò che amiamo fare. Nessun contenuto presente sulle nostre pagine è una garanzia di risultato o di guadagni futuri, così come non offriamo consulenza legale, fiscale o in materia di investimento. Troverai informazioni più dettagliate in merito nel nostro Disclaimer e nelle Note Legali.
CHIARIMENTI SUL LESSICO E TERMINI UTILIZZATI NEI SITI WEB DI PROPRIETA' DI FENICE ACADEMY O FEDERICO MORRA
Quanto indicato con i termini "certificato", "certificato ufficiale" "certificazione" fa riferimento e viene utilizzato esclusivamente come sinonimo di "Attestato di partecipazione" che rilascia la nostra stessa azienda a seguito del percorso formativo e di un colloquio di verifica.
Essa non costituisce "Attestato di qualifica (o qualificazione) professionale)
Quanto indicato come "certificazione ai sensi di legge" professionista del web ai sensi di legge" "riconosciuto ai sensi di legge" "certificato ai sensi di legge" "professionista riconosciuto ai sensi di legge" "attestato di qualità" si fa riferimento solo ed unicamente a " l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci" che non verrà rilasciata ne coinvolge Fenice Academy SRL ma associazioni professionali terze alle quali ci rivolgeremo. Pertanto i termini citati sono solo ed unicamente utilizzati come sinonimi e non intendono sostituirsi al reale significato semantico, definizione letteraria o significato comunemente collegato alla parola stessa.
PER COMPLETEZZA SPECIFICHIAMO INFATTI CHE " l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci" RILASCIATO DA ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI NON COSTITUISCE "ATTESTATO DI QUALIFICA ( O QUALIFICAZIONE) PROFESSIONALE)
Specifichiamo fin da subito che alcune associazioni si dicono in grado di rilasciare “certificazioni“ nei confronti dei propri iscritti. Si chiarisce che non è compito dell’associazione professionale certificare i propri soci, compito che spetta se mai ad un organismo di certificazione accreditato da ACCREDIA. Infatti, la “certificazione” di qualità non va confusa con l’attestazione che le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 della legge 4/2013, in quanto essa può essere rilasciata solo da un organismo di certificazione accreditato da ACCREDIA ai sensi del suddetto regolamento europeo 765/2008. L’attestazione può, se mai, rivestire il carattere di “attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi” prestati dall’associato (cfr. art. 4, comma 1, secondo periodo), a volte erroneamente sintetizzata in “attestato di qualità”. In questo caso, il legame con la normativa europea è dato dal riferimento all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che recepisce in Italia la direttiva 2006/123/CE, meglio nota come “direttiva servizi” o anche “direttiva Bolkenstein”. Tale direttiva, all’art.26, parla appunto di “marchi od altri attestati di qualità relativi ai servizi”, senza riferirsi alla qualificazione professionale in quanto tale. Ed infatti un altro errore talvolta commesso dalle associazioni è quello di voler attribuire all’attestazione in questione il carattere di “attestato di qualifica (o qualificazione) professionale” , senza specificare che esso si riferisce ai servizi prestati. In questo modo si ingenera nel pubblico confusione con gli “Attestati di qualifica professionale” rilasciati dalle Regioni, o da enti da loro accreditati (cfr. più oltre), nell’ambito delle competenze loro riconosciute, anche dalla Costituzione, in materia di formazione professionale. Allo stesso modo sono censurabili espressioni, che pure talvolta si ritrovano nei documenti e nei siti web delle associazioni professionali, quali “attestato (o attestazione) di competenza”, o “certificazione delle competenze professionali”. Su quest’ultima espressione, va chiarito che essa è prevista dal D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, che peraltro è ancora in corso di implementazione, dato che prevede la pubblicazione, da parte dei Ministeri del Lavoro e dell’Istruzione, Università e Ricerca, di un Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, al quale dovrebbero poi raccordarsi anche le qualifiche regionali. Tutto ciò è, attualmente, estraneo alla legge 4/2013. Altre associazioni, invece, usano il termine “accreditamento” nei confronti dei propri soci, o di corsi o centri di formazione ai quali vogliono attribuire un particolare riconoscimento. Anche in questo caso si chiarisce che il concetto di “accreditamento” è estraneo alle competenze delle associazioni professionali come previste nella legge 4/2013. Infatti, esso ha nel nostro sistema un particolare significato collegato al regolamento europeo 765/2008. In tale contesto, solo un organismo di valutazione della conformità può essere legittimamente accreditato dall’ente unico nazionale di accreditamento (che in Italia è ACCREDIA). Lo stesso termine viene anche utilizzato dalle Regioni per “accreditare” corsi di formazione professionale e/o i soggetti che li tengono, ai sensi della normativa vigente. Non si vede, quindi, come una associazione professionale possa “accreditare” i propri soci, né come possa accreditare scuole o corsi di formazione, arrogandosi prerogative proprie delle amministrazioni regionali. Se mai, si dovranno usare dei sinonimi, per spiegare che l’associazione accetta e riconosce, a fini interni, attività formative svolte da terzi.
Per mancanza di requisiti le associazioni prima citate potrebbero non emettere l'attestato di qualità nei confronti del richiedente. In questo caso Fenice Academy SRL provvederà ad emettere un attestato sostitutivo con i riferimenti alla legge 4/2013 che riporterà il seguente testo:
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Congratulazioni #nome cognome# per essere diventato un Professionista del Futuro.
Il sottoscritto, Federico Morra, in quanto Amministratore unico di Fenice Academy SRL, attesta e certifica quanto segue:
-Lo svolgimento di un percorso formativo di 6 settimane con Fenice Academy per conseguire le competenze necessarie allo svolgimento della professione del web con specializzazione in #professione scelta#;
-Il conseguimento e il superamento con successo dell'esame finale;
-La partecipazione pro tempore del candidato ad una delle associazioni professionali più importanti d'Italia in ambito web e lavori digitali
Inoltre porgo le sue più gradite congratulazioni per la tenacia e la determinazione mostrata.
A seguito di quanto riportato, delle competenze apprese e della volontà ultima di lavorare nel settore si conferma che la professione, un vota messa in atto, sarà identificabile come «professione non organizzata in ordini o collegi». Cioè da intendersi come attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
Per tanto nelle documentazioni, fatture o email scambiate con il cliente o in tutte le comunicazione scritte scambiate con quest ultimo o possibile tale #nome e cognome# potrà identificarsi e sarà tenuto a farlo in obbligatoriamente, come " Professionista di cui alla legge 4/2013 "
Non sarà obbligato, ma potrà comunque segnalare, tale dicitura sul proprio sito web.
Quanto scritto NON ha scadenza, salvo eventuali modifiche alla legge di riferimento. Quindi è da intendersi, premessi i requisiti riportati, valido sempre. Si consiglia e si sottolinea in modo particolare l'importanza della formazione e dell'aggiornamento formativo che non deve mancare.
Con il più sentito augurio per un futuro prospero e il raggiungimento reale dei risultati prefissati
Federico Morra
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Unimpresa e coinvolgimento
Fenice Academy SRL è socià di un'Unimpresa. Unimpresa è un'associazione terza e indipendnete.
Nelle pagine si può trovare scritto: "Sarai connesso e facilitato nell'incontro con oltre 108'000 aziende" o diciture simili. Per trasparenza e chiarezza dei fatti confermiamo che Unimpresa non è in alcun modo coinvolta in questo ma l'unica cosa coinvolta è la loro notorietà ed eventuali legami e collegamneti creati. E' dato di fatto che le aziende coinvolte da Unimpresa siano più propense all'accettazione di una condidatura da parte di una persona che si è formata presso un'altra aziende sempre ad essa associata. Inoltre durante eventi, incontri e meeting Fenice Academy ha stretto e stringerà relazioni con aziende sfruttando Unimpresa come mezzo di incontro.